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L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, inscritti negli speciali ruoli di cui alla leggo sullo stato degli ufficiali, ha luogo con le norme e nei modi fissati dalla presente legge e dal regolamento, considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art118 · fonte del testo