Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1935 al 9 ottobre 2010. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'ufficiale in congedo:
tolto: a) e' preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianita' che il Ministro per la guerra determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;
tolto: b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non puo' essere preso in esame per l'avanzamento durante i periodo di inabilita';
tolto: c) non puo' conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa arma o corpo e ruolo di provenienza;
tolto: il ruolo di provenienza o di appartenenza - agli effetti dell'avanzamento - e' stabilito dal regolamento;
tolto: d) non prescelto per l'avanzamento puo' essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art114 · fonte del testo