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Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:
- a)fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi e servizi;
- b)fino al grado di maggiore, se appartenenti ai CC. RR., alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio od al corpo sanitario, quali ufficiali medici, od al corpo veterinario;
- c)fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, qualora abbiano comandato il battaglione o reparto corrispondente presso l'esercito operante; oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare o una ricompensa al valor militare e riportata una o piu' ferite;
- d)fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o vi abbiano disimpegnate mansioni devolute al grado di maggiore medico.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 20 dicembre 1937
