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[1]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:
- a)fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi e servizi;
- b)fino al grado di maggiore, se appartenenti ai CC. RR., alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio od al corpo sanitario, quali ufficiali medici, od al corpo veterinario;
- c)fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, qualora abbiano comandato il battaglione o reparto corrispondente presso l'esercito operante; oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare o una ricompensa al valor militare e riportata una o piu' ferite;
[2]((oppure abbiano prestato servizio da ufficiale in guerra presso l'esercito operante ed abbiano frequentato, con successo, durante la guerra 1915-1918 o successivamente, un corso pratico sul servizio di stato maggiore o i corsi dell'istituto superiore di guerra)).
[3]((Possono essere promossi sino al grado di colonnello gli ufficiali di complemento appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano ottenuto in guerra quattro o piu' ricompense al valore militare delle quali almeno:
[4]tre fra le seguenti: ordine militare di Savoia, medaglia d'oro al valore militare, medaglia d'argento al valore militare;
[5]una fra quelle precedenti o fra le seguenti altre: medaglia di bronzo al valore militare, croce di guerra al valore militare, promozione per merito di guerra)).
- d)fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o vi abbiano disimpegnate mansioni devolute al grado di maggiore medico.
[6]Possono altresi' essere promossi sino al grado di colonnello gli ufficiali di complemento appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano ottenuto in guerra almeno due medaglie di argento e due di bronzo al valore militare ed abbiano inoltre comandato per almeno sei mesi il battaglione od unita' corrispondente presso l'esercito operante.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1938 al 9 ottobre 2010
