Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando, eccezionalmente, le autorita' competenti ritengano di non potere addivenire alla classifica di cui all'articolo 47, o di non potersi pronunciare sulla promovibilita' di un ufficiale, sospendono la classifica od il giudizio, specificando in modo esplicito le ragioni. Tale sospensione non puo' protrarsi oltre sei mesi. Se nel frattempo l'ufficiale e' raggiunto dal turno di promozione, vengono a lui applicate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14 salvo il disposto dell'art. 30.
tolto: La sospensione della classifica o del giudizio da parte di una o piu' delle autorita' competenti non dispensa le rimanenti autorita' superiori dall'addivenire - ove lo ritengano - alla classifica o alla pronuncia del giudizio.
tolto: Qualora pero' tutte le autorita' precedenti abbiano sospeso la classifica o il giudizio, l'autorita' che si pronuncia per ultima deve anche essa addivenire alla sospensione della classifica o del giudizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art19 · fonte del testo