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((Ai generali di corpo d'armata che, durante il servizio permanente effettivo, hanno rivestito la carica di designati per il comando di armata puo' essere conferito allorche' sono collocati in ausiliaria - con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra e sentito il Consiglio dei Ministri - il grado di generale di armata, ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni)).

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art127bis · fonte del testo