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[1]In tempo di guerra, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, solamente le vacanze derivanti da perdite definitive sono colmate con promozioni dal grado inferiore.

[2]Quelle derivanti da perdite temporanee sono colmate con incarichi, a titolo provvisorio, del grado superiore.

[3]Si provvede pure con incarichi, a titolo provvisorio, del grado superiore alle esigenze derivanti dagli aumenti di organici, dalla creazione di nuove unita', e simili.

[4]L'ufficiale investito dell'incarico, e titolo provvisorio, del grado superiore ha diritto ad uno speciale distintivo, agli assegni ed indennita' del grado di cui ha l'incarico, ed a tutti gli effetti disciplinari, e' considerato come investito del grado predetto.

[5]L'incarico, a titolo provvisorio, e' revocato - di pieno diritto - al cessare dello stato di guerra.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art129 · fonte del testo