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[1]Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, presso qualsiasi amministrazione, o siano membri del Gran Consiglio, il giudizio di avanzamento e' esclusivamente devoluto al Capo del Governo.

[2]Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri - di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 - o dello categorie in congedo, che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio puo' essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianita' stabiliti per l'avanzamento, purche' si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

[3]In ogni caso la proposta di promozione e' fatta dal Capo del Governo a S. M. il Re con speciale relazione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art13 · fonte del testo