Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non puo' essere preso in esame per l'avanzamento ne' puo' conseguire promozione e gia' inscritto sul quadro di avanzamento.
tolto: Ove, pero', l'esito dell'azione penale, o dell'inchiesta, o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previo giudizio delle competenti autorita' se non ancora giudicato, o in baso a nuova classifica di cui all'articolo 47 ed a nuovo giudizio se gia' giudicato) e' promosso, se prescelto per l'avanzamento, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa; salvo per l'ufficiale in servizio e effettivo il disposto dell'art. 30.
tolto: Nel caso di ufficiale in servizio permanente effettivo, la promozione ha luogo anche so non esistano vacanze nell'organico del grado superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art14 · fonte del testo