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[1]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli, (compresi i ruoli di mobilitazione):

  • a)promozioni straordinarie per merito di guerra;
  • b)avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

[2]Le prime, sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando.

[3]I secondi, sono riservati a qualunque ufficiale delle varie armi, corpi e servizi che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art131 · fonte del testo