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[1]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli, (compresi i ruoli di mobilitazione):
- a)promozioni straordinarie per merito di guerra;
- b)avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.
[2]Le prime, sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando.
[3]I secondi, sono riservati a qualunque ufficiale delle varie armi, corpi e servizi che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
