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[1]((L'ufficiale cui sia concessa la promozione straordinaria per meriti di guerra e' promosso sotto la data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio definitivo, a senso del successivo art. 139.
[2]La promozione si effettua anche quando non esista vacanza nel ruolo del grado superiore. L'eccedenza causata da detta promozione e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.
[3]Qualora alla data suddetta non si trovi compreso nel primo terzo del ruolo, l'ufficiale e' ugualmente promosso ma prende posto nel ruolo del grado superiore con riserva di anzianita'.
[4]La promozione e' effettuata in piu' di quelle stabilite per l'anno delle annesse tabelle e l'eccedenza che ne deriva e' assorbita con la prima vacanza che si verifica nell'anno successivo.
[5]Nel caso previsto dai due precedenti comma, l'anzianita' e' determinata dalla data in cui l'ufficiale, se non avesse conseguita la promozione straordinaria per merito di guerra, sarebbe venuto a trovarsi compreso nel primo terzo del ruolo, computato al momento in cui venne effettuata la promozione stessa)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1939 al 29 giugno 1939
