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[1]L'ufficiale cui sia concessa la promozione straordinaria per meriti di guerra e' promosso sotto la data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio definitivo, a senso del successivo art. 139.
[2]La promozione si effettua anche quando non esista vacanza nel ruolo del grado superiore. L'eccedenza causata da detta promozione e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.
[3]Qualora alla data suddetta non si trovi compreso nel primo terzo del ruolo, l'ufficiale e' ugualmente promosso ma prende posto nel ruolo del grado superiore con riserva di anzianita'.
[4]La promozione e' effettuata in piu' di quelle stabilite per l'anno delle annesse tabelle e l'eccedenza che ne deriva e' assorbita con la prima vacanza che si verifica nell'anno successivo.
[5]Nel caso previsto dai due precedenti comma, l'anzianita' e' determinata dalla data in cui l'ufficiale, se non avesse conseguita la promozione straordinaria per merito di guerra, sarebbe venuto a trovarsi compreso nel primo terzo del ruolo, computato al momento in cui venne effettuata la promozione stessa.
[6]((Qualora, alla data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo, l'ufficiale risulti non piu' appartenente al ruolo di cui faceva parte nel periodo di tempo in cui ebbero luogo i fatti d'arme cui la proposta di promozione straordinaria si riferisce, l'ufficiale stesso acquisisce titolo a tale promozione dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cesso' di appartenere al ruolo di cui sopra)).
Testo in vigore dal 29 giugno 1939 al 9 ottobre 2010
