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[1]L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non puo' essere preso in esame per l'avanzamento ne' puo' conseguire promozione e gia' inscritto sul quadro di avanzamento.

[2]Ove, pero', l'esito dell'azione penale, o dell'inchiesta, o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previo giudizio delle competenti autorita' se non ancora giudicato, o in baso a nuova classifica di cui all'articolo 47 ed a nuovo giudizio se gia' giudicato) e' promosso, se prescelto per l'avanzamento, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa; salvo per l'ufficiale in servizio e effettivo il disposto ((dell'art. 30)).

[3]Nel caso di ufficiale in servizio permanente effettivo, la promozione ha luogo anche so non esistano vacanze nell'organico del grado superiore.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 5 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… promozione non fosse stata sospesa; salvo per l'ufficiale in servizio e effettivo il disposto tolto: dei tre ultimi commi dell'articolo aggiunto: dell'art. 30.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art14 · fonte del testo