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[1]L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non puo' essere preso in esame per l'avanzamento ne' puo' conseguire promozione e gia' inscritto sul quadro di avanzamento.
[2]Ove, pero', l'esito dell'azione penale, o dell'inchiesta, o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previo giudizio delle competenti autorita' se non ancora giudicato, o in baso a nuova classifica di cui all'articolo 47 ed a nuovo giudizio se gia' giudicato) e' promosso, se prescelto per l'avanzamento, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa; salvo per l'ufficiale in servizio e effettivo il disposto ((dell'art. 30)).
[3]Nel caso di ufficiale in servizio permanente effettivo, la promozione ha luogo anche so non esistano vacanze nell'organico del grado superiore.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
