Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ufficiale raggiunto dai turno di promozione mentre e' assente dal servizio per inabilita' fisica temporanea derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente puo' conseguire l'avanzamento quando riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
tolto: In tal caso viene considerato come pretermesso - ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato - e gli viene data la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata so fosse stato promosso a suo turno. Pero' non puo' conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) ne' puo' essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianita', anteriore a quella del richiamo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art141 · fonte del testo