Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: In deroga alle disposizioni dell'articolo 35 i limiti di promovibilita' saranno applicati gradualmente, come segue:
tolto: anno 1934 anno 1935 anno 1936
tolto: - - - generale di divisione....... 63 62 62 generale di brigata e maggior generale.................. 61 60 59 colonnello.................. 57 56 56 tenente colonnello.......... 54 53 52 maggiore.................... 52 51 50 capitano.................... 48 47 46
tolto: Il Ministro per la guerra, in assolutamente eccezionale, previo unanime parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, puo', fino al 31 dicembre 1935, non applicare il limite di promovibilita' a chi eccella per qualita' professionali ed abbia un eccezionale passato di guerra, cosicche' il trattenerlo in servizio si risolva in sicuro vantaggio per l'esercito.
tolto: Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel Bollettino militare, della relativa motivazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art148 · fonte del testo