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[1]Per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato stabilito dalla lettera a) del precedente articolo, i capitani di cui all'articolo 154 - ne facciano o no domanda - debbono essere designati dalle autorita' giudicatrici con le norme dell'articolo 59. I capitani designati, previa classifica, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base al R.D. 4 gennaio 1934 n. 127, sosterranno senz'altro gli esami per l'avanzamento anticipato. Coloro che superino gli esami stessi potranno conseguire l'avanzamento anticipato solo nel caso in cui, in una nuova classifica, come da articolo 47, riportino i punti minimi parziali e totale prescritti.
[2]Le norme ed i programmi di esame saranno stabiliti con decreto Reale. Punto minimo di idoneita' quello da stabilirsi nel predetto decreto.
[3]I capitani che non superino l'esame di cui sopra, ma vi riportino un punto che consenta la loro presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, quando dovranno essere presi in esame per tale avanzamento, saranno dispensati dal sostenere gli esperimenti di cui all'articolo 49, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'articolo 47.
[4]I capitani che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.
[5]Per i capitani dei servizi tecnici, in luogo delle prove di esame si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneita' nella valutazione dei titoli quello da stabilirsi nel predetto decreto.
[6]I capitani dei servizi tecnici, dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato in applicazione della legge 29 maggio 1933, n. 594, sono considerati, agli effetti della determinazione della anzianita' nel grado di maggiore come se avessero sostenuto le prove per l'avanzamento anticipato quando le sostennero i capitani di pari anzianita' dell'arma di appartenenza.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
