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[1]((Per concorrere all'avanzamento anticipato stabilito dalla lettera a) del precedente articolo, i capitani di cui all'articolo 154 - ne facciano o no domanda - debbono essere designati - previa classifica - con le norme dell'art. 59. Coloro che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti sono ammessi a frequentare un corso valutativo che si svolgera' secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.
[2]I capitani che al termine del corso siano giudicati idonei dalla commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, sono dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato e sono iscritti sul quadro quando stiano per entrare nelle aliquote di ruolo di cui all'art. 157.
[3]I capitani giudicati non idonei agli effetti dell'avanzamento anticipato, e che dalla medesima commissione esaminatrice siano giudicati idonei all'avanzamento a scelta ordinaria, quando dovranno essere presi in esame per tale avanzamento saranno dispensati dal sostenere il corso valutativo di cui all'art. 49, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'art. 47.
[4]I capitani che non abbiano superato il corso valutativo per l'avanzamento anticipato possono ripetere il corso, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.
[5]Per i capitani dei servizi tecnici, in luogo del corso valutativo, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale; per il rimanente si applicano le disposizioni del secondo, terzo, e quarto comma del presente articolo)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
