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[1]Articolo 159:

[2]I capitani (esclusi quelli dei C.C. R.R.) che, avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1918; ma che, per aver conseguito promozioni per merito di guerra o per qualsiasi altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1918, od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dalla presente parte VI se in possesso degli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 154.

[3]Le promozioni di' cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art159 · fonte del testo