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Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto legge n. 1600 del 4 settembre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562 ed i tenenti colonnelli di cui all'articolo 67 del Testo Unico sull'avanzamento approvato con R.D. 8 maggio 1933 conseguono - se giudicati promovibili nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri - gli eventuali avanzamenti al grado superiore subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
