Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, ma non quelle di cui agli articoli 32 e 35.
tolto: Per le modalita' dei giudizi di avanzamento, per la cancellazione dai quadri, per le partecipazioni relative, valgono per detti ufficiali le disposizioni stabilite dalla presente legge per quelli in servizio permanente effettivo, tenendo presente che gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non debbono sostenere esami od esperimenti (qualora prescritti per i pari grado in servizio permanente effettivo), ne' debbono frequentare appositi corsi di istruzione.
tolto: Agli ufficiali di cui trattasi continueranno ad applicarsi tutte le altre disposizioni relative all'aspettativa per riduzione di quadri, in vigore prima dell'applicazione della presente legge, purche' non in contrasto con quelle stabilite dal presente e dai precedenti articoli 174, 175, 176 e 177.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art178 · fonte del testo