Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I giudizi di non idoneita' all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.
tolto: L'esclusione definitiva dall'avanzamento, o la rinunzia ad esso, non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art175 · fonte del testo