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[1]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto legge n. 1600 del 4 settembre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562 ed i tenenti colonnelli di cui all'articolo 67 del Testo Unico sull'avanzamento approvato con R.D. 8 maggio 1933 conseguono - se giudicati promovibili nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri - gli eventuali avanzamenti al grado superiore subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite dal regolamento.
[2]((L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri giudicato non prescelto per l'avanzamento puo' essere preso in esame una seconda volta se dopo tale giudizio sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
