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[1]I giudizi di non idoneita' all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

[2]L'esclusione definitiva dall'avanzamento, o la rinunzia ad esso, non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art175 · fonte del testo