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Le autorita' che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, sono le stesse che li pronunciano per gli ufficiali in congedo; salvo i giudizi che, per gli ufficiali suddetti, siano devoluti alla commissione centrale di avanzamento a norma dell'articolo 7.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
