Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Ai tenenti delle varie armi e corpi, incorsi, dal l° gennaio 1934, nella esclusione definitiva dall'avanzamento per effetto dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 8 maggio 1933 (XI), si applicano, dalla suddetta data 1° gennaio 1934 le norme di cui all'articolo 45 della presente legge.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
