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Ai tenenti delle varie armi e corpi, incorsi, dal l° gennaio 1934, nella esclusione definitiva dall'avanzamento per effetto dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 8 maggio 1933 (XI), si applicano, dalla suddetta data 1° gennaio 1934 le norme di cui all'articolo 45 della presente legge.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art180 · fonte del testo