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[1]Gli ufficiali delle varie armi, laureati in chimica, che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, sono inscritti nel ruolo di comando dell'arma stessa e, se prescelti, sono promossi a loro turno ad anzianita' od a scelta ordinaria. Fino alla promozione al grado di colonnello non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

[2]Per i capitani ed i tenenti colonnelli, in luogo degli esperimenti, si addiviene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneita', nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelto quello da fissarsi nel predetto decreto.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art181 · fonte del testo