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[1]Gli ufficiali delle varie armi, laureati in chimica, che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, sono inscritti nel ruolo di comando dell'arma stessa e, se prescelti, sono promossi a loro turno ad anzianita' od a scelta ordinaria. Fino alla promozione al grado di colonnello non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.
[2]((Per i capitani, in luogo del corso valutativo o degli esperimenti si addiviene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Salvo il disposto dell'art. 30, il capitano giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice prevista dal predetto decreto Reale e' dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento. Al capitano giudicato non idoneo dalla detta commissione si applica il disposto degli articoli 50 (secondo comma) e 51)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
