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[1]A partire dal 1° settembre 1933 e' concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente effettivo, che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.

[2]Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 27 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art182 · fonte del testo