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[1]A partire dal 1° settembre 1933 e' concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente effettivo, ((che siano reduci di guerra)) e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.

[2]Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

Testo in vigore dal 27 giugno 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1954

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 27 giugno 1954. 6 parole tolte, 4 parole aggiunte.

A partire dal 1° settembre 1933 e' concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente effettivo, che tolto: abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 aggiunto: siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art182 · fonte del testo