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[1]A partire dal 1° settembre 1933 e' concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente effettivo, ((che siano reduci di guerra)) e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.
[2]Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.
Testo in vigore dal 27 giugno 1954 al 9 ottobre 2010
