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Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 111, le esclusioni dallo avanzamento in cui siano incorsi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio - prima dell'entrata in vigore della presente legge - saranno considerate come non avvenute e gli ufficiali saranno ripresi in esame, a loro turno, per l'avanzamento.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art186 · fonte del testo