Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora - eccezionalmente - un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di «a disposizione» o di «fuori organico», di cui agli articoli 106 e 108, sara' trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto.
tolto: Ma cio' solamente nel caso in cui il collocamento «a disposizione» o «fuori organico» non sia stato concesso a domanda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art187 · fonte del testo