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[1]Qualora - eccezionalmente - un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di «a disposizione» o di «fuori organico», di cui agli articoli 106 e 108, sara' trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto.

[2]Ma cio' solamente nel caso in cui il collocamento «a disposizione» o «fuori organico» non sia stato concesso a domanda.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art187 · fonte del testo