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[1]L'ufficiale puo' essere promosso al grado superiore solo se esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne i casi previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 133.
[2]In tali casi le eccedenze create debbono essere assorbite con le prime successive vacanze.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
