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[1]Costituiscono vacanza, nei singoli ruoli e gradi, agli effetti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 (oltre alle promozioni al grado superiore):

[2]1° - i decessi; i collocamenti in riforma, in congedo provvisorio, in ausiliaria, od a riposo; le dimissioni: la dispensa dal servizio; la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

[3]2° - i collocamenti, d'autorita', a disposizione ((compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 35)) o fuori organico ed i trasferimenti d'autorita' in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento;

[4]3° - i collocamenti, a domanda, a disposizione o fuori organico ed i trasferimenti, a domanda, in altri ruoli.

[5]Per contro, non costituiscono vacanza:

[6]- i collocamenti nelle varie specie di aspettativa;

[7]- i collocamenti in disponibilita'.

[8]Qualora il numero ((degli ufficiali comandati presso altre amministrazioni)) subisca - entro l'anno solare - notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

[9]- in caso di diminuzione: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere - in un adeguato periodo di tempo - alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risultera' a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri.

[10]- in caso di aumento: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze e' autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo interessato, fermo restando il criterio di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 6 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

2° - i collocamenti, d'autorita', a disposizione aggiunto: compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 o fuori organico ed i trasferimenti d'autorita' in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento;

Qualora il numero tolto: dei fuori quadro a disposizione di aggiunto: degli ufficiali comandati presso altre amministrazioni subisca - entro l'anno solare - notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art27 · fonte del testo