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[1]Costituiscono vacanza, nei singoli ruoli e gradi, agli effetti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 (oltre alle promozioni al grado superiore):
[2]1° - i decessi; i collocamenti in riforma, in congedo provvisorio, in ausiliaria, od a riposo; le dimissioni: la dispensa dal servizio; la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
[3]2° - i collocamenti, d'autorita', a disposizione o fuori organico ed i trasferimenti d'autorita' in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento;
[4]3° - i collocamenti, a domanda, a disposizione o fuori organico ed i trasferimenti, a domanda, in altri ruoli.
[5]Per contro, non costituiscono vacanza:
[6]- i collocamenti nelle varie specie di aspettativa;
[7]- i collocamenti in disponibilita'.
[8]Qualora il numero dei fuori quadro a disposizione di altre amministrazioni subisca - entro l'anno solare - notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:
[9]- in caso di diminuzione: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere - in un adeguato periodo di tempo - alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risultera' a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri.
[10]- in caso di aumento: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze e' autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo interessato, fermo restando il criterio di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
