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[1]I generali di brigata, provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieri e genio, sono inscritti in un ruolo unico, in ordine di anzianita', senza distinzione di provenienza.

[2]All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono soltanto i generali di brigata sopra indicati; all'avanzamento al grado di generale di corpo di armata concorrono solamente i generali di divisione provenienti dai generali predetti.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art3 · fonte del testo