Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando ai giudizi di avanzamento concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «commissione», ma ciascuna pronuncia successivamente il proprio giudizio a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana.
tolto: Quando nel giudizio di 1° grado concorrano due o piu' autorita', prevale il giudizio dell'ultima autorita'.
tolto: Solo i membri della «commissione centrale di avanzamento» e quelli della «commissione speciale» di cui all'articolo 7 si riuniscono per discutere e per decidere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art6 · fonte del testo