Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:
tolto: a) generale di divisione dei carabinieri Reali, per l'arma dei carabinieri Reali;
tolto: b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico, esclusi: i servizi tecnici (e cioe': servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi e i depositi cavalli stalloni;
tolto: c) tenente generale, per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio tecnico automobilistico;
tolto: d) tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;
tolto: e) colonnello, per gli ufficiali: chimici-farmacisti, veterinari e di amministrazione; dei ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei depositi cavalli stalloni; dei centri rifornimento quadrupedi; del ruolo istituto geografico militare;
tolto: f) tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza e dei ruoli di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali e del corpo automobilistico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art2 · fonte del testo