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[1]((L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianita' od a scelta (ordinaria o speciale), non puo' essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando:
[2]Ufficiali Generali
- a)Generale di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di fanteria o cavalleria, o di artiglieria o del genio di corpo d'armata.
- b)Generale di divisione: un anno di effettivo comando di divisione.
[3]Ufficiali Dei CC. RR.
- c)Tenente: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente) di effettivo comando di tenenza territoriale, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.
- d)Capitano: due anni di effettivo comando di compagnia territoriale, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.
- e)Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di effettivo comando di gruppo ed un anno, compiuto nel grado di tenente colonnello nella carica di relatore od in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.
- f)Colonnello: due anni di comando di legione territoriale, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.
- g)Generale di brigata: un anno nella carica di comandante di brigata.
[4]Ufficiali Dei Ruoli Comando Delle Armi Di Fanteria,
[5]Cavalleria, Artiglieria E Genio.
[6](Esclusi quelli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni, ai centri rifornimento quadrupedi e al ruolo Istituto Geografico Militare).
- h)Tenente: quattro anni (tre, per i tenenti del genio) di comando di reparto corrispondente al proprio grado, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente.
- i)Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado, col grado di capitano.
- l)Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di comando di reparto corrispondente al proprio grado.
- m)Colonnello: due anni di effettivo comando di reggimento (18 mesi per i colonnelli del genio).
[7]Ufficiali Commissari.
- n)Tenente colonnello: un anno (complessivamente compiuto nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di carica di capo di sezione staccata di commissariato, o di direttore di stabilimento di commissariato avente carattere di autonomia, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.
- o)Colonnello: due anni di carica di direttore di commissariato di corpo d'armata.
[8]Ufficiali Di Amministrazione.
- p)Capitano: due anni di carica di direttore dei conti, oppure di servizio presso l'ufficio amministrazione dei personali militari vari, o presso l'ufficio centrale dei servizi contabili.
[9]Non possono essere trasferiti in servizio o nel corpo di stato maggiore: il capitano, il maggiore, il tenente colonnello e il colonnello, che non abbiano compiuto, rispettivamente, il periodo di comando di cui alle precedenti lettere i), l) e m).
[10]Il Ministro per la guerra determinera' i comandi di reparto e gli incarichi presso le truppe coloniali validi agli effetti del presente articolo.
[11]In caso di eccezionali esigenze potranno essere determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, gli incarichi che possono tener luogo dei periodi di comando di cui alle lettere a), b), g), h), i), l), m), o) e p) e potra' anche essere ridotta la durata dei periodi di comando stabiliti dal presente articolo)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 3 ottobre 1935
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto: - (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII e finche' durano la speciale situazione nelle colonie dell'Africa Orientale e le esigenze da essa derivanti, il periodo di servizio alle truppe previsto dalle lettere m) e t) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 - fermi restando i periodi di comando di battaglione o di gruppo prescritti dalle disposizioni stesse - e' ridotto ad un minimo di tre mesi che comprendano pero' un'intera esercitazione estiva"; - (con l'art. 11, comma 2) che "Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, in servizio di stato maggiore e in rotazione alle truppe, il periodo di servizio di cui al precedente comma sara' compiuto in arma diversa dalla propria"; - (con l'art. 11, comma 3) che "All'atto della cessazione della speciale situazione nelle colonie dell'Africa Orientale gli ufficiali che avranno iniziato il periodo di comando o di servizio alle truppe lo completeranno nella misura ridotta stabilita dal primo comma del presente articolo".
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 20 dicembre 1937
