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[1]L'ufficiale prescelto per l'avanzamento ed inscritto sul quadro di avanzamento ad anzianita', a scelta ordinaria od a scelta speciale, non puo' essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio.

[2]Ufficiali generali.

  • a)Generale di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di fanteria o cavalleria, o di artiglieria o del genio di corpo d'armata; ivi compreso una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unita'.
  • b)Generale di divisione: sedici mesi di effettivo comando di divisione, comprese due esercitazioni estive ed una manovra con i quadri di grandi unita'.

[3]Ufficiali dei CC. RR.

  • c)Tenente: due anni di effettivo comando di tenenza territoriale, anche se in colonia, oppure di plotone dello squadrone carabinieri guardie del Re, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente.
  • d)Capitano: tre anni di effettivo comando di compagnia territoriale, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.
  • e)Maggiore: tre anni di effettivo comando di divisione, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.
  • f)Tenente colonnello: un anno nella carica di gestore.
  • g)Colonnello due anni di comando di legione territoriale, od allievi, o della scuola centrale, oppure di funzioni di segretario del comando generale dell'arma.
  • h)Generale di brigata: un anno nella carica di ispettore di zona.

[4]Ufficiali dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

[5](Esclusi quelli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi).

  • i)Tenente: quattro anni (tre, per i tenenti del genio) di effettivo servizio alle truppe, di cui almeno tre (due per i tenenti del genio) di comando di plotone (o reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente.
  • l)Capitano tre anni di effettivo comando di compagnia (o reparto corrispondente) col grado di capitano
  • m)Tenente colonnello: 4

[6]1° - quattro anni di effettivo servizio alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria, cavalleria od artiglieria;

[7]2° - due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio:

[8]3° - quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno in arma diversa dalla propria, se di stato maggiore

  • n)Colonnello: un periodo di due anni di effettivo comando di reggimento (18 mesi per i colonnelli del genio) ivi comprese due esercitazioni estive (almeno una per i colonnelli del genio).

[9]Ufficiali commissari.

  • o)Tenente colonnello: un anno di carica di capo di una sezione staccata di commissariato, o di direttore di uno stabilimento di commissariato avente carattere di autonomia.

[10]Dette cariche possono essere tenute cumulativamente con i gradi di maggiore e di tenente colonnello.

  • p)Colonnello: due anni di carica di direttore di commissariato di corpo di armata.

[11]Ufficiali di amministrazione.

  • q)Capitano: tre anni di carica di direttore dei conti, oppure di servizio presso l'ufficio amministrazione dei personali militari vari, o presso l'ufficio centrale dei servizi contabili.
  • r)Tenente colonnello: due anni di carica di capo ufficio contabilita' e revisione.

[12]Non puo' essere trasferito nel corpo di stato maggiore:

  • s)il capitano che non abbia compiuto il periodo di comando di cui alla precedente lettera l);
  • t)il maggiore o tenente colonnello che non abbia compiuti almeno due anni al comando di battaglione o di gruppo. Qualora non abbia compiuti gli altri due anni di servizio alle truppe, prescritti dalla precedente lettera m), deve ultimarli prima della promozione a colonnello; 4
  • u)il colonnello che non abbia tenuto il comando effettivo di reggimento della propria arma per un periodo che comprenda almeno tre esercitazioni estive, ottenendo il relativo giudizio, sia pure attraverso le note caratteristiche di due anni soli.

[13]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, saranno determinati i comandi di truppa, sia dell'esercito metropolitano, sia delle truppe coloniali, validi agli effetti di quanto e' stabilito nel presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

con decorrenza dal 3 ottobre 1935

Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto: - (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII e finche' durano la speciale situazione nelle colonie dell'Africa Orientale e le esigenze da essa derivanti, il periodo di servizio alle truppe previsto dalle lettere m) e t) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 - fermi restando i periodi di comando di battaglione o di gruppo prescritti dalle disposizioni stesse - e' ridotto ad un minimo di tre mesi che comprendano pero' un'intera esercitazione estiva"; - (con l'art. 11, comma 2) che "Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, in servizio di stato maggiore e in rotazione alle truppe, il periodo di servizio di cui al precedente comma sara' compiuto in arma diversa dalla propria"; - (con l'art. 11, comma 3) che "All'atto della cessazione della speciale situazione nelle colonie dell'Africa Orientale gli ufficiali che avranno iniziato il periodo di comando o di servizio alle truppe lo completeranno nella misura ridotta stabilita dal primo comma del presente articolo".

Testo in vigore dal 3 ottobre 1935 al 4 luglio 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 1935

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 3 ottobre 1935.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto: - (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII e finche' durano la speciale situazione nelle colonie dell'Africa Orientale e le esigenze da essa derivanti, il periodo di servizio alle truppe previsto dalle lettere m) e t) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 - fermi restando i periodi di comando di battaglione o di gruppo prescritti dalle disposizioni stesse - e' ridotto ad un minimo di tre mesi che comprendano pero' un'intera esercitazione estiva"; - (con l'art. 11, comma 2) che "Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, in servizio di stato maggiore e in rotazione alle truppe, il periodo di servizio di cui al precedente comma sara' compiuto in arma diversa dalla propria"; - (con l'art. 11, comma 3) che "All'atto della cessazione della speciale situazione nelle colonie dell'Africa Orientale gli ufficiali che avranno iniziato il periodo di comando o di servizio alle truppe lo completeranno nella misura ridotta stabilita dal primo comma del presente articolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art32 · fonte del testo