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[1]L'ufficiale prescelto per l'avanzamento ed inscritto sul quadro di avanzamento ad anzianita', a scelta ordinaria ed a scelta speciale, non puo' essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

  • a)ad anzianita' od a scelta ordinaria:

[2]tre anni, nel grado di generale di divisione;

[3]tre anni, nel grado di generale di brigata e maggiore generale;

[4]quattro anni, nel grado di colonnello;

[5]tre anni, nel grado di tenente colonnello;

[6]quattro anni, nel grado di maggiore;

[7]sette anni, nel grado di capitano;

[8]sette anni, nel grado di tenente;

  • b)a scelta speciale:

[9]tre anni, nel grado di maggiore;

[10]cinque anni, nel grado di capitano;

[11]sei anni, nel grado di tenente.

[12]Fanno eccezione i tenenti medici per i quali la permanenza minima per conseguire la promozione a scelta speciale e' di quattro anni.

[13]Se ad un ufficiale che non abbia il minimo di permanenza nel proprio grado spettasse la promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore, l'ufficiale avra' l'incarico di quest'ultimo grado e costituira' vacanza nel proprio grado.

[14]Sara' poi promosso, non appena raggiunga il minimo di permanenza stabilito e con anzianita' decorrente, a tutti gli effetti, dalla data in cui raggiunga detto minimo.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art33 · fonte del testo