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[1]L'ufficiale prescelto per l'avanzamento ed inscritto sul quadro di avanzamento ad anzianita', a scelta ordinaria ed a scelta speciale, non puo' essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:
- a)ad anzianita' od a scelta ordinaria:
[2]tre anni, nel grado di generale di divisione;
[3]tre anni, nel grado di generale di brigata e maggiore generale;
[4]quattro anni, nel grado di colonnello;
[5]tre anni, nel grado di tenente colonnello;
[6]quattro anni, nel grado di maggiore;
[7]sette anni, nel grado di capitano;
[8]sette anni, nel grado di tenente;
- b)a scelta speciale:
[9]tre anni, nel grado di maggiore;
[10]cinque anni, nel grado di capitano;
[11]sei anni, nel grado di tenente.
[12]Fanno eccezione i tenenti medici per i quali la permanenza minima per conseguire la promozione a scelta speciale e' di quattro anni.
[13]Se ad un ufficiale che non abbia il minimo di permanenza nel proprio grado spettasse la promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore, l'ufficiale avra' l'incarico di quest'ultimo grado e costituira' vacanza nel proprio grado.
[14]Sara' poi promosso, non appena raggiunga il minimo di permanenza stabilito e con anzianita' decorrente, a tutti gli effetti, dalla data in cui raggiunga detto minimo.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
