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Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio un ufficiale abbia compiuto con ritardo, in relazione alla epoca del suo turno di promovibilita', il rispettivo periodo di comando o di servizio, il predetto ufficiale, all'atto della promozione, e' collocato nel posto di anzianita' che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse avvenuta a turno regolare.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
