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[1]Il generale di divisione, il generale di brigata ed il maggiore generale dei servizi tecnici, gli ufficiali dei vari gradi dell'arma dei CC. RR., dei ruoli di comando e dei servizi tecnici non possono essere promossi al grado superiore in servizio permanente effettivo qualora, al momento in cui si forma o si e' formata la vacanza utile per la loro promozione, abbiano compiute le eta' sottoindicate (limite di promovibilita'):
[2]generale di divisione................. anni 62 generale di brigata e maggiore generale » 59 colonnello............................ » 56 tenente colonnello.................... » 52 maggiore.............................. » 50 capitano.............................. » 46
[3]L'ufficiale e' preso in esame per l'avanzamento anche se ha gia' raggiunto, o si preveda che possa raggiungere (prima che gli spetti il turno di promozione), il limite di promovibilita'. Se non prescelto per l'avanzamento, segue la sorte dei non prescelti del proprio grado; se prescelto, non appena sia promosso il pari grado che lo segue nel ruolo, e' collocato a disposizione ed e' promosso.
[4]L'ufficiale in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, che preveda di essere colpito dal limite di promovibilita', puo' rinunziare a far valere detto titolo per poter rimanere in servizio fino al momento in cui gli spetta la promozione a scelta ordinaria, oppure raggiunga il limite di eta'.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
