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[1]Il limite di comando colpisce l'ufficiale dal 1° gennaio dell'anno nel quale egli raggiunge l'eta' sottoindicata; da
[2]Parte di provvedimento in formato grafico quel momento l'ufficiale - eccettuati il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello in conformita' dell'ultimo comma del presente articolo - non puo' essere iscritto sul quadro se si trova nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 29-bis, ne' puo' essere preso in esame per l'avanzamento. 6 7
[3]Dal giorno in cui compie effettivamente tale eta' - oppure dal 1° gennaio suddetto, qualora l'ufficiale lo chieda - l'ufficiale medesimo - su designazione del Ministro - e' trasferito, con lo stesso grado e la stessa anzianita', nel ruolo di mobilitazione, per le armi, corpi e gradi per i quali detto ruolo esiste, oppure e' collocato fuori quadro.
[4]Al generale di corpo d'armata collocato fuori quadro in applicazione del presente articolo, puo' essere conferito all'atto del collocamento in ausiliaria, ed ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni, il rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata, osservate le modalita' prescritte dal secondo comma dell'articolo 42.
[5]Qualora, nei gradi di capitano, maggiore o tenente colonnello, il numero delle vacanze derivante dalle varie cause contemplate nell'art. 27 sia tale che, il limite di comando - se applicato a tutti coloro che ne vengono colpiti - porterebbe a superare il numero delle vacanze obbligatorie fissato per l'anno dalle tabelle, il limite suddetto sara' applicato soltanto agli ufficiali piu' anziani di eta' (o, a parita' di eta', ai piu' anziani di grado secondo la norma del penultimo comma dell'art. 28) - fra tatti i colpiti dal limite stesso - fino a raggiungere il prescritto numero di vacanze obbligatorie. In conseguenza, il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello - se compreso fra coloro da esaminare in base al secondo comma dell'art. 20 - deve essere preso in esame per l'avanzamento, in deroga al disposto del primo comma del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 giugno 1937, n. 944, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2373, ha disposto (con l'art. 85, comma 1) che "In deroga al primo comma dell'art. 35 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito dall'art. 25 del presente decreto e salve le eccezioni contenute comma dell'articolo stesso, per l'anno 1937 l'ufficiale raggiunto dal limite di comando anteriormente alla data 1° luglio dell'anno stesso sara' collocato fuori quadro, o trasferito nel ruolo mobilitazione a senso dell'articolo 25 su citato, sotto la data 1° luglio 1937, sempre che non debba conseguire la promozione per coprire vacanze utili - agli effetti dell'avanzamento - formatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 85, comma 3) che "Per il solo anno 1937, ai generali di corpo d'armata che abbiano compiuto il 64° anno di eta' e debbano essere collocati fuori quadro in applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, puo' essere conferito - all'atto del collocamento fuori quadro ed ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni - il rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata. Tale conferimento e' effettuato con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra".
Il Regio D.L. 6 luglio 1938, n. 1166, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1938, n. 2166, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Nella tabella dei limiti di comando di cui all'art. 35, quale risulta modificato dall'art. 25 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, le parole «tenente generale di artiglieria e tenente generale del genio» sono sostituite dalle seguenti: «tenente generale di artiglieria, tenente generale del genio e tenente generale del servizio tecnico automobilistico".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010
