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[1]L'avanzamento al grado di generale di brigata e di maggiore generale commissario ha luogo a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti; quello al grado di maggiore generale medico ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.

[2]Prima di prescegliere per l'avanzamento i predetti ufficiali generali, il Ministro per la guerra chiede il giudizio della commissione centrale di avanzamento. La procedura relativa si svolge con le norme di cui all'articolo 5.

[3]A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando concorrono nella misura seguente:

[4]Fanteria.............................. per 14 posti 4

[5]Cavalleria............................ » 1 »

[6]Artiglieria........................... » 8 » 4

[7]Genio................................. » 2 »

[8]Il Ministro per la guerra, allo scopo di avviare gradualmente all'equiparazione la carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianita' di spalline, ripartisce ogni anno altri sei posti fra le varie armi.

[9]Detta ripartizione avviene - su proposta motivata della commissione centrale di avanzamento, in base alle condizioni di carriera - dopo che siano stati ricoperti i primi venticinque posti di generale di brigata e dopo che il Ministro per la guerra ha prescelto per l'avanzamento il numero necessario di colonnelli delle varie armi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "I posti stabiliti per i colonnelli di fanteria e di artiglieria dall'art. 37 della predetta legge, sono portati rispettivamente a 15 e 9 per l'anno 1936".

Testo in vigore dal 1 aprile 1936 al 1 ottobre 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1936

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 aprile 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "I posti stabiliti per i colonnelli di fanteria e di artiglieria dall'art. 37 della predetta legge, sono portati rispettivamente a 15 e 9 per l'anno 1936".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art37 · fonte del testo