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[1]L'avanzamento al grado di generale di brigata e di maggiore generale commissario ha luogo a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti; quello al grado di maggiore generale medico ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.
[2]Prima di prescegliere per l'avanzamento i predetti ufficiali generali, il Ministro per la guerra chiede il giudizio della commissione centrale di avanzamento. La procedura relativa si svolge con le norme di cui all'articolo 5.
[3]A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando, a decorrere dall'anno 1938, concorrono nella misura seguente:
[4]Fanteria: per 17 posti per quattro anni e 16 per il quinto anno, mantenendo la medesima misura nei successivi quinquenni;
[5]Cavalleria: per 1 posto per quattro anni e 2 per il quinto anno, mantenendo la stessa misura per i successivi quinquenni;
[6]Artiglieria: per 10 posti per un anno e 9 per l'anno seguente, mantenendo la stessa misura nei successivi bienni;
[7]Genio: per 2 posti per un anno e 3 per l'anno seguente, mantenendo le stessa misura nei successivi bienni.
[8]Qualora, in applicazione dell'art. 29, il numero totale delle promozioni dei colonnelli dei ruoli di comando delle armi suddette superi il numero totale dei posti di cui sopra, la ripartizione fra le dette quattro armi delle promozioni eccedenti i posti stessi sara' determinata dal Ministro per la guerra.
[9]Il Ministro per la guerra allo scopo di avviare gradualmente alla equiparazione la carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianita' di spalline, ripartisce ogni anno altri cinque posti fra le varie armi.
[10]Tale ripartizione avviene dopo che sono stati ricoperti primi trenta posti di generale di brigata e dopo che il Ministro per la guerra ha prescelto per l'avanzamento il numero necessario dei colonnelli delle varie armi.
[11]Agli effetti della suddetta ripartizione, l'anzianita' di spalline del colonnello che non ha fruito di scelta, ne' subito ritardi di carriera, e' determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.
[12]Per il colonnello che abbia fruito di scelta o subito ritardi di carriera, l'anzianita' di spalline e' considerata eguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come e' detto nel comma precedente.
[13]Tale anzianita' viene fissata al momento in cui l'ufficiale e' promosso al grado di colonnello e rimane invariata per tutta la permanenza dell'ufficiale in tale grado, salvo che non debba subire perdite di anzianita' in applicazione della legge sullo stato.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "I posti stabiliti per i colonnelli di fanteria e di artiglieria dall'art. 37 della predetta legge, sono portati rispettivamente a 15 e 9 per l'anno 1936".
Il Regio D.L. 16 giugno 1937, n. 944, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2373, ha disposto (con l'art. 82, comma 3) che "In deroga al disposto dell'art. 37 della predetta legge, quale risulta sostituito dall'art. 26 del presente decreto, a coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando, concorrono, per l'anno 1937, nella misura seguente: fanteria posti 46 cavalleria posti 3 artiglieria posti 26 genio posti 7". Ha inoltre disposto (con l'art. 82, comma 4) che "Per il suddetto anno 1937 il Ministro per la guerra ripartisce altri 5 posti fra i colonnelli delle varie armi con le norme indicate nel citato art. 37, dopo che sono stati ricoperti i primi 82 posti di generale di brigata".
L. 26 luglio 1939, n. 1131
10La L. 26 luglio 1939, n. 1131 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art. 37 della predetta legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, a coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata comprese quelle derivanti dall'aumento di organico di cui alle tabelle nn. 4, 5, 6 e 7, annesse alla presente legge, i colonnelli dei ruoli comando concorrano, per l'anno 1939, nella misura seguente: Fanteria, posti n. 23 Cavalleria, posti n. 2; Artiglieria, posti n. 13; Genio, posti n. 4". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Per il suddetto anno 1939 il Ministro per la guerra ripartisce altri 5 posti fra i colonnelli delle varie armi con le norme indicate nel citato art. 37 (comma 5° e seguenti), dopo che sono stati ricoperti i primi 42 posti di generale di brigata, a norma dell'art. 21, 1° e 2° comma del regolamento per l'esecuzione della legge di avanzamento approvato con R. decreto 28 gennaio 1938-XVI, n. 216".
Testo in vigore dal 29 giugno 1939 al 9 ottobre 2010
