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[1]I gradi di generale di divisione e di corpo di armata sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]((In deroga al disposto dell'art. 31, il Ministro per la guerra promuove ogni anno dalla commissione centrale di avanzamento il giudizio in merito ad un numero - da lui stesso fissato - di generali di brigata e di divisione, che hanno compiuto i periodi di permanenza minima nel grado stabiliti dall'art. 33.
[3]La commissione prende in esame i generali suddetti ed esprime su tutti il proprio giudizio, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di prestigio, di carattere e di capacita' di comando di ciascun generale)).
[4]Successivamente, a norma dell'articolo 5, si pronuncia il Ministro per la guerra; il suo giudizio e' decisivo. I generali prescelti sono inscritti, in ordine di anzianita', sui quadri di avanzamento.
[5]Ai generali di brigata e di divisione, non prescelti, si applicano le norme di cui agli articoli 26 e 29.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
