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Gli ufficiali che non abbiano riportato i punti minimi parziali o totale di cui all'articolo precedente, qualora non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico con le norme di cui agli articoli 26 e 29.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
