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[1]I maggiori delle varie armi e corpi (esclusi i veterinari) che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47, sono presi in esame per l'avanzamento.

[2]Le autorita' giudicatrici, sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.

[3]Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i maggiori dei ruoli di comando, non prescelti per l'avanzamento, sono trasferiti d'autorita', con lo stesso grado ed anzianita', su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

[4]Quelli che risultino esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

[5]I maggiori dei CC. RR. e quelli dei corpi (esclusi i veterinari) non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dai citati articoli 26 e 29.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art52 · fonte del testo