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[1]((I maggiori e i tenenti colonnelli delle varie armi e corpi, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'art. 47, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento, la quale, indipendentemente dal numero delle vacanze obbligatorie da effettuarsi nell'anno e sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento sull'attitudine dei predetti ufficiali alle funzioni del grado superiore, giudica quali di essi debbano essere dichiarati non prescelti per l'avanzamento. Il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra a norma dell'art. 5.

[2]I rimanenti maggiori e tenenti colonnelli, salvo il disposto dell'art. 30, sono senz' altro dichiarati prescelti ed iscritti sui rispettivo quadro.

[3]I maggiori ed i tenenti colonnelli non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, con le norme degli articoli 26 e 29, oppure - su designazione del Ministro per la guerra - sono trasferiti con lo stesso grado ed anzianita', nel ruolo mobilitazione, per le armi e corpi per i quali esiste detto ruolo)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 85 parole tolte, 101 parole aggiunte in 5 capoversi.

I maggiori aggiunto: e i tenenti colonnelli delle varie armi e corpi tolto: (esclusi i veterinari)aggiunto: , che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui tolto: all'articolo aggiunto: all'art. 47, sono tolto: presi in esame per l'avanzamento.

tolto: Le autorita' giudicatrici, aggiunto: sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento, la quale, indipendentemente dal numero delle vacanze obbligatorie da effettuarsi nell'anno e sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento tolto: personale sull'attitudine dell'ufficiale aggiunto: sull'attitudine dei predetti ufficiali alle funzioni del grado superiore, tolto: pronunciano il proprio giudizio.

tolto: Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i maggiori dei ruoli di comando, aggiunto: giudica quali di essi debbano essere dichiarati non prescelti per l'avanzamentotolto: , sono trasferiti d'autorita', con lo stesso grado ed anzianita', su designazione delaggiunto: . Il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerratolto: , nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili aggiunto: a norma dell'art. 5.

tolto: Quelli che risultino esuberanti sono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29aggiunto: I rimanenti maggiori e tenenti colonnelli, salvo il disposto dell'art. 30, sono senz' altro dichiarati prescelti ed iscritti sui rispettivo quadro.

I maggiori tolto: dei CC. RR. e quelli dei corpi (esclusi i veterinari) aggiunto: ed i tenenti colonnelli non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, con le norme tolto: stabilite dai citati aggiunto: degli articoli 26 e 29aggiunto: , oppure - su designazione del Ministro per la guerra - sono trasferiti con lo stesso grado ed anzianita', nel ruolo mobilitazione, per le armi e corpi per i quali esiste detto ruolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art52 · fonte del testo