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[1]((I maggiori e i tenenti colonnelli delle varie armi e corpi, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'art. 47, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento, la quale, indipendentemente dal numero delle vacanze obbligatorie da effettuarsi nell'anno e sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento sull'attitudine dei predetti ufficiali alle funzioni del grado superiore, giudica quali di essi debbano essere dichiarati non prescelti per l'avanzamento. Il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra a norma dell'art. 5.
[2]I rimanenti maggiori e tenenti colonnelli, salvo il disposto dell'art. 30, sono senz' altro dichiarati prescelti ed iscritti sui rispettivo quadro.
[3]I maggiori ed i tenenti colonnelli non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, con le norme degli articoli 26 e 29, oppure - su designazione del Ministro per la guerra - sono trasferiti con lo stesso grado ed anzianita', nel ruolo mobilitazione, per le armi e corpi per i quali esiste detto ruolo)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
